[1]Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformità al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

[2]Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonché agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

[3]Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

[4]Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

[5]Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del regolamento IA.

[6]Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonché della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.

[7]Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le start-up innovative, la sanzione è determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art23

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