Art. 15 — Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
[1]Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonché, dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione.
[2]Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonché del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
[3]Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le modalità per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
