L'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:

  • a)i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
  • a)la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
  • b)la tutela degli investitori;
  • c)la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;
  • d)la competitivita' del sistema finanziario;
  • e)l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.»;
  • b)dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
  • a)i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
  • b)lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis.». L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
  • a)prima del comma 1, sono inseriti i seguenti: «01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
  • a)valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
  • b)proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
  • c)riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
  • d)agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
  • a)i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
  • b)i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia. 03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.»;
  • b)la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;»;
  • c)la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;»;
  • d)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
  • a)trasparenza, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
  • 2)le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
  • 3)gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
  • b)correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
  • 2)le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
  • 3)gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
  • 4)l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
  • 5)le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.»;
  • e)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
  • a)requisiti generali di organizzazione;
  • b)continuita' dell'attivita';
  • c)organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
  • d)procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;
  • e)controllo della conformita' alle norme;
  • f)gestione del rischio dell'impresa;
  • g)audit interno;
  • h)responsabilita' dell'alta dirigenza;
  • i)trattamento dei reclami;
  • j)operazioni personali;
  • k)esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita';
  • l)gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
  • m)conservazione delle registrazioni;
  • n)procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi. 2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
  • a)la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
  • b)la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
  • c)la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k). 2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
  • a)le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
  • b)le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
  • c)la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
  • d)le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
  • 1)le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
  • 2)le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
  • 3)le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
  • 4)le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
  • 5)le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.». All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
  • b)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).»;
  • c)il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.». All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La Consob puo' richiedere alla societa' incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.»;
  • c)al comma 5, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze». All'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1 le parole: «e 1-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g).»;
  • b)al comma 3 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
  • c)al comma 5 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».

Testo vigente dal 8 ottobre 2007

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