All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies.»;
  • c)la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)»;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).»;
  • e)al comma 5, dopo le parole «dagli strumenti finanziari e dai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
  • f)al comma 6, le parole: «ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse;
  • g)al comma 6, le parole: «ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti: «1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.». All'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)alla rubrica, dopo le parole: «collocamento a distanza di servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari.».

Testo vigente dal 8 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164~art6 · fonte del testo

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