Art. 11 — Modifiche alla parte III, titolo I, capo I, del TUF
All'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) del comma 2, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie»;
- b)al comma 3, le parole: « e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalita' e indipendenza»;
- c)al comma 5, le parole: «, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante» sono soppresse;
- d)al comma 6, le parole: «alla Consob e» sono soppresse;
- e)dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
- a)contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
- b)contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
- c)contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione rilevante. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
- f)al comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-bis»;
- g)dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati. 8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
- h)al comma 9, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis». All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.»;
- b)al comma 1-bis, dopo le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «o dal consiglio di gestione»;
- c)dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
- a)ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
- b)sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
- c)modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.»;
- d)l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:»;
- e)dopo la lettera d) del comma 2 e' aggiunta la seguente: «d-bis) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.»;
- f)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
- a)dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
- b)dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
- c)dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
- d)dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
- e)dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.». All'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attivita' che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione.»;
- b)al comma 3, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, dopo le parole «Organizzazione e funzionamento del mercato» sono aggiunte le seguenti: «e delle societa' di gestione»;
- b)prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati.»;
- c)alla lettera b) del comma 1, le parole: «verifica il» sono sostituite dalle seguenti: «predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del»;
- d)dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti: «1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:
- a)rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita' competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;
- b)informa le autorita' competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1, lettera c). 1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.». L'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari). - 1. La Consob stabilisce con regolamento:
- a)le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
- b)il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. 2. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.». Al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quarto periodo e' soppresso. Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente articolo: «Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. 2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. 4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas. 7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.». All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, puo' stipulare accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.»;
- b)al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob.»;
- c)al comma 4, le parole: «La Consob accerta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano»;
- d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le societa' di gestione che intendono estendere l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorita' competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato e la Consob.»;
- e)dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica. 5-ter. La Consob puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identita' dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica. 5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tale caso la Consob informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.». All'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
- b)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
- a)le risorse finanziarie della societa' di gestione;
- b)le attivita' connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;
- c)i requisiti di organizzazione della societa';
- d)i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
- e)i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri. 1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.». All'articolo 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «essere distratte dalla destinazione prevista ne» sono soppresse;
- b)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
- c)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
- a)le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
- b)i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
- c)i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
- d)i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.»;
- d)dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.». Dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti: «Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
- a)la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
- b)il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati). - 1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le societa' che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. 2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.». All'articolo 73 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «dall'articolo 74, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies»;
- b)al comma 4, le parole: «delle finalita' indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti «della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori». All'articolo 74 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, sono inserite le seguenti parole: «e puo' adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.»;
- b)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.». All'articolo 75 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:
- a)la societa' di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;
- b)la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;
- c)la societa' di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- d)la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
- e)la societa' di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.»;
- b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.»;
- c)al comma 5, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». All'articolo 76 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74» sono sostituite dalle seguenti: «Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1»;
- b)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. 2-ter. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob puo' esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies.». L'articolo 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. 2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70. 3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.».
Testo vigente dal 8 ottobre 2007
