Art. 8 — Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF
All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»;
- b)alla lettera e) del comma 2, le parole: «i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di consulenza in materia di investimenti»;
- c)dopo la lettera e) del comma 2, e' aggiunta la seguente: «e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.»;
- d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.». Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti». Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o al capo II del presente titolo».
Testo vigente dal 8 ottobre 2007
