Art. 3 — Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II e alla parte II, titolo II, capo I, del TUF
Alla rubrica del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e attivita». All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
- b)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).»;
- c)dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g);»;
- d)la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';». Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 2 E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. 3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 4. L'organismo di cui al comma 2:
- a)vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
- b)per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. 5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
- a)alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicita';
- b)all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- c)alle cause di incompatibilita';
- d)alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- e)alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari;
- f)all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
- g)alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. 6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195. 7. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo. 8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.». All'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:»;
- b)la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;»;
- c)al comma 2, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento»;
- d)al comma 3, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
- e)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.»;
- f)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.».
Testo vigente dal 8 ottobre 2007
