All'articolo 51 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «prestazione di servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
  • b)al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
  • c)all'alinea del comma 2, la parola: «riguardanti» e' sostituita dalle seguenti: «, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,». All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.»;
  • b)l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:»;
  • c)dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate. 3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.». Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze». All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
  • b)al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «relativi ai servizi» sono inserite le seguenti: «e alle attivita». All'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «L'esercizio dei servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento»;
  • b)al comma 5, dopo le parole: «dall'esercizio dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita».

Testo vigente dal 8 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164~art9 · fonte del testo