Art. 26 — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»;
- 2)le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse;
- b)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.»;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
