Art. 18 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole «associazioni sportive» sono inserite le seguenti: «dilettantistiche e le societa' professionistiche»;
- b)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
