Art. 38 — Area del professionismo e del dilettantismo

L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate ((, anche paralimpiche,)) secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI ((e dal CIP, per quanto di competenza)) per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI ((e il CIP, per quanto di competenza,)), dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.

Testo vigente dal 5 settembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2022 al 5 settembre 2023. 1 parola tolta, 17 parole aggiunte.

… genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associateaggiunto: , anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI tolto: per aggiunto: e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. … direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI aggiunto: e il CIP, per quanto di competenza,, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art38 · fonte del testo