Art. 25 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;
- b)al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»;
- d)il comma 6 e' abrogato.
Testo vigente dal 2 novembre 2022
