Art. 13 — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport.»;
- c)al comma 2, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono soppresse;
- d)al comma 3, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono soppresse;
- e)il comma 4 e' abrogato;
- f)al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma puo' essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»;
- g)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
