Art. 6 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
- b)al comma 2, dopo la parola «organizzate» sono inserite le seguenti: «o riconosciute» e, dopo le parole «dalla societa' sportiva», le parole «cui e' associato» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali e' tesserato»;
- c)al comma 3, le parole «Gli atleti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
