Art. 27 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse;
- b)dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
