Art. 28 — Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «e le attivita' motorie e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' motoria e sportiva», dopo la parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una equipollente abilitazione professionale» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»;
- b)al comma 3, dopo la parola «requisiti» e' inserita la seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
- c)al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» e' soppressa e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
- d)al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la danza» sono soppresse.
Testo vigente dal 2 novembre 2022
