Capo III – Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività di polizia per l'etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di dati biometrici, per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione o di protezione e per il riconoscimento facciale a posteriori a fini di contrasto dei reati
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, conservazione delle registrazioni e notifica dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale
- Art. 10 — Disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati