Art. 16 — Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze";
  • b)all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
  • c)all'articolo 7:
  • 1)nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
  • 2)nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
  • 3)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della meta'.";
  • d)all'articolo 11:
  • 1)nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.";
  • 2)il comma 4 e' abrogato;
  • 3)nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
  • 4)nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono sostituite dalla seguente: "La";
  • e)all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: "con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
  • f)all'articolo 13:
  • 1)nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo" a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;";
  • 2)nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle seguenti: ", b-ter) e b-quater)";
  • g)all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.".
  • h)all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi"; inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla".

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1808/2025

    25 gennaio 2025

    La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.

    Art. 16 · Art. 2498 c.c. · Art. 2558 c.c. · Art. 14 Sanzioni tributarie

    Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art16 · fonte del testo

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