Art. 16 — Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze";
- b)all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
- c)all'articolo 7:
- 1)nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
- 2)nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
- 3)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della meta'.";
- d)all'articolo 11:
- 1)nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.";
- 2)il comma 4 e' abrogato;
- 3)nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
- 4)nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono sostituite dalla seguente: "La";
- e)all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: "con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
- f)all'articolo 13:
- 1)nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo" a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;";
- 2)nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle seguenti: ", b-ter) e b-quater)";
- g)all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.".
- h)all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi"; inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla".
Testo vigente dal 7 ottobre 2015
