Art. 4 — Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
  • b)nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";
  • c)l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.''";
  • d)l'articolo 17, riguardante sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). - 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa''. 2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472. 3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.". Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 32, riguardante sanzioni in materia di violazioni agli obblighi documentali e di versamento dell'imposta sugli spettacoli, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473:
  • 1)nel comma 1 le parole: "presentazione della" sono sostituite dalle seguenti: "o infedele";
  • 2)nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 17";
  • b)nell'articolo 33, riguardante altre sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, come modificato dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 473 del 1997, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare."; Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 24, riguardante sanzioni amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, al comma 1, secondo periodo, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, le parole: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative";
  • b)all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 473 del 1997:
  • 1)nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
  • 2)nel comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";
  • 3)nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,". Nell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/2000

    Questione inammissibile
    14 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilità ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.

    Art. 4 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie · Art. 5 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203~art4 · fonte del testo

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