Art. 6 — Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie
Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 13, recante disposizioni relative al ravvedimento del contribuente in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie:
- 1)nel comma 1, lettera b), dopo le parole: "ad un sesto" sono inserite le seguenti: "del minimo"; nella medesima lettera, le parole: "sulla determinazione e sul pagamento del tributo", sono sostituite dalle seguenti: "sulla determinazione o sul pagamento del tributo";
- 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.";
- b)all'articolo 25, comma 3, recante disposizioni transitorie, le parole: "entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 1998"; dopo il medesimo comma e' aggiunto il seguente: "3- bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
Testo vigente dal 9 dicembre 1998
