Art. 13 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art13 · fonte del testo

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