Art. 23 — Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art23 · fonte del testo

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