Art. 96 — Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

[1]Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]"Art. 35.

[3]Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.";

[4]"Art. 37-bis.

[5]I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";

  • c)all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";
  • d)dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

[6]"Art. 38-bis.

[7]Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.";

  • e)all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";
  • f)all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
  • g)all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
  • h)all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
  • i)dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:

[8]"Art. 127-bis.

[9]I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 96, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/2015

    Questione infondata
    24 settembre 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 154 del 2013, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all'art. 317- bis cod. civ. concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario. La mancata previsione, nella legge di delega, di una specifica direttiva a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non può interpretarsi come una sorta di implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato. È ragionevole che il legislatore delegato, avendo introdotto, conformemente alla delega, una previsione del tutto innovativa, quale quella di cui all'art. 317- bis cod. civ., ne abbia definito, con la disposizione impugnata, anche i contorni processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello specializzato. Inoltre, il cumulo processuale previsto dal secondo periodo del comma in esame - in base al quale i procedimenti di cui all'art. 333 cod. civ. relativi alla condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del figlio, di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni, sono affidati al tribunale ordinario quando tra i coniugi penda un giudizio di separazione o di divorzio - presenta una ratio non irragionevole (legata all'identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori), insuscettibile, tuttavia, di essere estesa all'ipotesi, del tutto differente, dei procedimenti di cui all'art. 317- bis cod. civ. L'auspicato cumulo processuale di tale contenzioso con quello della separazione o del divorzio, infatti, avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, atteso che occorrerebbe assicurare tutela ad una sfera di affettività (quella degli ascendenti) suscettibile di essere compromessa indipendentemente da vicende di crisi coniugale e si finirebbe inevitabilmente per introdurre, tra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti. La stessa audizione dei minori (nel cui esclusivo interesse vanno adottati i provvedimenti di cui all'art. 317- bis cod. civ.) diventerebbe, per così dire, "strabica", siccome volta, da un lato, a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall'altro lato, a valutare come l'interesse di questi ultimi possa essere contemperato con l'autonomo diritto degli ascendenti. In tema di rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, v. le citate sentenze nn. 229/2014, 182/2014 e 50/2014. Sull'ampia discrezionalità e sull'insindacabilità delle scelte legislative adottate nella disciplina degli istituti processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 243/2014 e 182/2014.

    Art. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 96 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione · Art. 2 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art96 · fonte del testo

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