Art. 95 — Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";
- b)all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
