Art. 98 — Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898
Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento";
- b)all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- c)all'articolo 12, la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
