Art. 23 — Modifiche all'articolo 252 del codice civile
All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
- b)al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
- c)al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";
- d)al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;
- e)al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
- f)dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
