Art. 35 — Modifiche all'articolo 278 del codice civile
[1]L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 278.
[3]Autorizzazione all'azione
[4]Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
