Art. 9 — Importazione da Paesi terzi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purche' assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualita', l'identificazione e gli aspetti fitosanitari. L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
