I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varieta' solamente nel caso in cui la varieta' stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a)sia ufficialmente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varieta' di cui al regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e al decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455;
  • b)sia registrata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;
  • c)sia comunemente nota;
  • d)sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco e' elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali adottate, laddove applicabili. L'elenco e' reso accessibile, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varieta', il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

Testo vigente dal 14 giugno 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151~art8 · fonte del testo

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