Art. 11 — Armonizzazione dei metodi di controllo
Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformita' dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi. Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformita' di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
