Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresi' l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione e' subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale ((dell'Unione europea)), la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti ((nell'Unione europea)). Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali. L'importazione e' comunque subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 1999/105/CE. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi e' riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio di materiali di moltiplicazione forestali. L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorita' territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente decreto legislativo. L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo ufficiale rilascia l'attestato di congruita' dell'importazione, che dovra' essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione all'importazione dovra' essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare, definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della commissione tecnica. La commercializzazione o cessione di materiale di moltiplicazione importato puo' avvenire solo in presenza dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di congruita' di cui al comma 7. Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale proveniente da Paesi terzi sara' cura della ditta importatrice provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove cio' non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese a carico dell'importatore.

Testo vigente dal 5 maggio 2018

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Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2004 al 5 maggio 2018. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale tolto: della Comunita' aggiunto: dell'Unione europea, la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana. Nelle more dell'adozione della decisione … in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti tolto: nella Comunita' aggiunto: nell'Unione europea. Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386~art13 · fonte del testo

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