Art. 12 — Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, commi 2 e 4, e all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, all'articolo 6, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
