Art. 64 — Condizioni di equivalenza
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
