Art. 7 — Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione
I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti. Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purche' il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
