Art. 10 — Misure di controllo
L'organismo ufficiale responsabile garantisce l'osservanza delle disposizioni del presente decreto mediante controlli sui fornitori e sulle loro aziende da effettuare:
- a)periodicamente per i fornitori registrati;
- b)a campione per i fornitori la cui attivita' di commercializzazione e' rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita dei materiali di moltiplicazione. L'organismo ufficiale responsabile, nel corso degli accertamenti di cui al comma 1, puo' prelevare campioni per verificare se il processo produttivo e i materiali di moltiplicazione ottenuti sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Qualora l'organismo ufficiale responsabile, all'esito del controllo di cui al comma 1 o all'esito delle prove di cui all'articolo 11, constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi requisiti previsti dal presente decreto prescrive al fornitore misure correttive appropriate o, qualora cio' non sia possibile, ne vieta la commercializzazione nel territorio comunitario. L'organismo ufficiale responsabile revoca le misure adottate a norma del comma 3 quando accerta che i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. L'organismo ufficiale responsabile provvede al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori cui possono rivolgersi i fornitori per l'analisi dei campioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
Testo vigente dal 14 giugno 2000
