Art. 4 — Requisiti dei materiali di moltiplicazione
I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversita' genetica. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono:
- a)essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualita', come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilita' di utilizzazione;
- b)essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualita' come materiali di moltiplicazione;
- c)avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;
- d)nel caso delle sementi, avere una capacita' germinativa soddisfacente;
- e)se commercializzati con un riferimento alla varieta' di cui all'articolo 8, avere un'identita' e una purezza varietale soddisfacenti. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre:
- a)derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;
- b)essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
- c)in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresi', derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonche' dai relativi indizi e sintomi.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
