I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversita' genetica. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono:

  • a)essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualita', come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilita' di utilizzazione;
  • b)essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualita' come materiali di moltiplicazione;
  • c)avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;
  • d)nel caso delle sementi, avere una capacita' germinativa soddisfacente;
  • e)se commercializzati con un riferimento alla varieta' di cui all'articolo 8, avere un'identita' e una purezza varietale soddisfacenti. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre:
  • a)derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;
  • b)essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
  • c)in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresi', derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonche' dai relativi indizi e sintomi.

Testo vigente dal 14 giugno 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151~art4 · fonte del testo

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