Art. 13 — Norme transitorie
I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
