I fornitori che esercitano attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:

  • a)identificare e controllare i punti critici del processo di produzione che influenzano la qualita' dei materiali;
  • b)conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera a);
  • c)prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
  • d)assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione. Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell'articolo 3, comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite. I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati. I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonche' per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.

Testo vigente dal 14 giugno 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151~art6 · fonte del testo

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