Art. 2 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altri segni non registrabili»;
- b)al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente:
- a)dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b)dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c)dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
