Art. 10 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 13 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
- a)quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.". All'articolo 13, comma 2, del Codice, le parole: "e all'articolo 12, comma 1, lettera a)," sono soppresse. All'articolo 13, comma 4, del Codice, le parole: "comunque servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia comunque".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
