Art. 3 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a produttori o commercianti.»;
- b)al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui all'articolo 185»;
- c)al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
