Art. 1 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «purche' siano atti:
- a)a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b)ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
