Art. 21 — Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 157 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di certificazione»;
- b)al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;
- c)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
- a)il nome del richiedente;
- b)lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c)i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
- d)nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
- e)la rappresentazione del marchio collettivo;
- f)i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
- g)le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
- h)i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
- i)se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4. 1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:
- a)il nome del richiedente;
- b)una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
- c)la rappresentazione del marchio di certificazione;
- d)i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- e)le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
- f)le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
- g)le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- h)le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
