Art. 10 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 21 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alla lettera a), la parola «e» e' sostituita dalla seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si tratti di una persona fisica»;
- b)al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca»;
- c)al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
