Art. 9 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 20 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;
- b)al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.»;
- c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.»;
- d)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
