Art. 20 — Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);»;
- b)al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
