Art. 18 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis";
- 2)alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
