Art. 27 — Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
