Art. 35 — Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale" sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia";
- b)al comma 3:
- 1)alla lettera a), le parole: "un'adeguata conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "una conoscenza dettagliata" e dopo le parole " in special modo" sono inserite le seguenti: "delle scienze ostetriche,";
- 2)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonche' conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;";
- 3)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica e' in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilita', per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;";
- 4)alla lettera e), le parole: "la necessaria comprensione" sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
