Art. 33 — Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016. 6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purche' accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
- a)il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorita' spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;
- b)il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
- c)il professionista in questione e' autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
